Obbligo PEC Amministratori società: le nuove regole del DL Sicurezza

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Obbligo PEC Amministratori società: le nuove regole del DL Sicurezza

Con l’entrata in vigore del DL Sicurezza (Decreto Legge n. 159 del 31 ottobre 2025), il quadro normativo relativo alla comunicazione del domicilio digitale (PEC) al Registro delle Imprese ha subito un importante aggiornamento. Questa modifica riguarda direttamente gli Amministratori di società e introduce chiarimenti e restrizioni sul campo di applicazione.

Per gli artigiani, i titolari di PMI e i professionisti  è fondamentale comprendere chi è effettivamente soggetto a questo adempimento. L’obiettivo è duplice: garantire la corretta ricezione delle comunicazioni istituzionali e adempiere all’obbligo PEC Amministratori società senza incorrere in sospensioni o sanzioni.

Chi è obbligato: il restringimento del campo

Il nuovo decreto restringe significativamente la platea dei soggetti obbligati rispetto alle precedenti disposizioni. L’obbligo di comunicare la PEC riguarda ora esclusivamente coloro che ricoprono ruoli apicali nelle società. Nello specifico, l’adempimento è richiesto a:

  • Amministratore unico
  • Amministratore delegato
  • Presidente del Consiglio di amministrazione (solo in mancanza dell’Amministratore Delegato).

Questo significa che l’obbligo ricade sull’impresa e si applica a uno solo dei tre soggetti apicali individuati dalla norma.

Chi è escluso dall’obbligo

È altrettanto importante sapere chi non è più tenuto a comunicare il proprio domicilio digitale. Sono esclusi dall’obbligo:

  • Gli amministratori di società di persone.
  • Coloro che in società di capitali o Consorzi assumono cariche diverse da quelle apicali (es. consiglieri semplici, membri di Comitati direttivi).

La PEC dell’Amministratore deve essere univoca

Il DL Sicurezza stabilisce un punto imprescindibile per la validità della comunicazione: la PEC dell’Amministratore non può coincidere con quella della società.

La ratio è garantire che il domicilio digitale di un individuo sia univoco e distinto da quello dell’entità legale che amministra. Dunque, il domicilio digitale deve essere personale e NON può coincidere con il domicilio digitale dell’impresa.

Scadenze: quando comunicare il proprio domicilio digitale

Il decreto fissa due diverse scadenze, a seconda della situazione dell’amministratore:

  1. Nuove nomine o conferme (dal 31/10/2025 in poi):
    • La comunicazione del domicilio digitale deve avvenire contestualmente alla richiesta di iscrizione della nomina o della conferma al Registro Imprese.
    • In caso di assenza di questa informazione, l’Ufficio del Registro sospenderà la domanda.
  2. Amministratori in carica (al 31/10/2025):
    • Coloro che ricoprono già una delle cariche apicali dovranno comunicare il proprio domicilio digitale entro il 31/12/2025.

Diritti di segreteria: esenzione e casi di onere

  • Esente: La presentazione della sola comunicazione del domicilio digitale (senza altre modifiche) gode dell’esenzione dal diritto di segreteria e dall’imposta di bollo.
  • Dovuto: In caso di comunicazione effettuata in sede di nuove nomine, conferme o rinnovi, il diritto di segreteria e l’imposta di bollo sono dovuti secondo la disciplina ordinaria.

Il nuovo obbligo PEC Amministratori società è un adempimento importante che richiede precisione e tempestività. Per garantire una corretta e veloce comunicazione al Registro delle Imprese ed evitare inutili rallentamenti o costi aggiuntivi, è fondamentale affidarsi a un partner esperto.

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