Fondo svalutazione credito
art. 106 del Tuir
L’articolo 106 contiene le disposizioni che consentono la svalutazione generica dei crediti fiscalmente deducibile.
In base a tale disposizione l’accantonamento massimo deducibile in ogni esercizio è lo 0,50% del valore nominale o di acquisizione dei crediti risultanti dal bilancio, derivanti dalle cessioni di beni e dalle prestazioni di servizi indicate nel comma 1 dell’art. 85, con esclusione di quelli coperti da garanzia assicurativa.
La deduzione del 0,5% (e perciò l’accantonamento ai fini fiscali) non è più consentita quando l’accantonamento (fondo) ha raggiunto il 5% del valore nominale o di acquisizione dei crediti esistenti alla fine dell’esercizio.
Ai fini della verifica del predetto limite, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che il fondo da confrontare con il 5% dei crediti iscritti in bilancio è quello costituito con accantonamenti dedotti fiscalmente; eventuali accantonamenti con rilevanza solo civilistica sono pertanto esclusi dall’ammontare del fondo soggetto a verifica del limite.
L’Agenzia ha confermato, inoltre, che nell’ipotesi in cui il fondo svalutazione crediti di cui all’art. 106, al netto di eventuali utilizzi per perdite su crediti, risulti eccedente rispetto al 5% dei crediti, tale quota eccedente deve essere ripresa a tassazione.
Il chiarimento fa seguito ad un interpello posto da un contribuente che esprime un dubbio sull’interpretazione dell’art. 106 del Tuir.
Il dubbio trae origine da quanto affermato in una sentenza della Corte di Cassazione.
In particolare, in tale ambito è stato sostenuto che ai fini della verifica dell’ammontare del fondo svalutazione crediti art. 106 nel limite del 5% si doveva tenere conto di tutti gli accantonamenti compresi quelli che hanno esclusiva natura civilistica e che non sono stati dedotti fiscalmente.
L’Agenzia sottolinea, che il chiarimento fornito con il documento di prassi in commento, conferma l’orientamento già espresso dalla stessa nelle istruzioni al Modello Unico SC e nella circolare 26/E del 2016.