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Conversione del 50/2017

Modifiche agevolazione ACE – Acconto IRES 2017

In sede di conversione del DL 50/2017 è stata nuovamente modificata la disciplina dell’Aiuto alla Crescita Economica (ACE).

 

Le modifiche riguardano:

  • Il ripristino della regola di determinazione dell’incremento del capitale proprio avendo riguardo a quello esistente al 31.12.2010; è stato eliminato il riferimento al capitale proprio esistente alla “chiusura del quinto esercizio precedente”, inserito nel testo originario del Decreto;
  • La riduzione dell’aliquota percentuale per il calcolo dell’agevolazione ACE che passa dal 2,3% all’1,6% per il periodo di imposta 2017 e dal 2,7% all’1,5% a regime dal 2018.

 

In considerazione di quanto sopra, in pratica, l’unica modifica apportata alla disciplina ACE dal DL 50/2017 è quella relativa alla ulteriore riduzione, rispetto a quella già prevista dalla legge di stabilità per il 2016, dell’aliquota percentuale per il calcolo dell’agevolazione.

 

La nuova aliquota fissata nella misura dell’1,6% si applica dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31.12.2016, quindi dal 2017 per i soggetti che hanno il periodo di imposta coincidente con l’anno solare. Come previsto dallo stesso D.L. 50/2017, si dovrà tenere conto della nuova aliquota già in sede di determinazione dell’acconto IRES per il 2017.

 

Pertanto, anche in caso di determinazione dell’acconto IRES su base storica si dovrà rideterminare l’agevolazione ACE 2016 applicando l’aliquota dell’1,6% e conseguentemente si dovrà rideterminare la base imponibile IRES e l’imposta IRES relative al 2016; tale ultimo valore dovrà essere assunto a base per il calcolo dell’acconto IRES 2017.

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