F2A compensazioni

Blocco compensazioni

Dal 29/10 operative le regole per la sospensione degli F24

Con il provvedimento 28 agosto 2018, l’Agenzia delle Entrate ha dato attuazione alla disposizione della Legge di bilancio 2018 secondo cui l’Agenzia delle Entrate – allo scopo di contrastare il fenomeno delle indebite compensazioni di crediti d’imposta – può sospendere, per un periodo di 30 giorni, l’esecuzione dei modelli F24 al fine di verificare la presenza di eventuali profili di rischio.

 

Con il provvedimento in esame sono, dunque, definiti i criteri e le modalità utilizzate per la sospensione degli F24. Pertanto, se a seguito del controllo automatizzato il credito risulta correttamente utilizzato ovvero siano decorsi 30 giorni dalla data di presentazione dell’F24, la delega è eseguita e le compensazioni/versamenti in essa contenuti sono considerati effettuati alla data indicata nel file inviato. In caso contrario la delega di pagamento non è eseguita ed i versamenti e le compensazioni si considerano “non effettuati”.

 

Nello specifico, i criteri utilizzati in vista del potenziale “blocco” riguardano:

  • la tipologia dei debiti pagati;
  • la tipologia dei crediti compensati;
  • la coerenza dei dati indicati nel modello F24;
  • i dati presenti nell’Anagrafe Tributaria o resi disponibili da altri enti pubblici, afferenti ai soggetti indicati nel modello F24;
  • analoghe compensazioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nel modello F24;
  • il pagamento di debiti iscritti a ruolo, di cui all’articolo 31, comma 1, del DL 78/2010. Al riguardo viene altresì precisato che – a decorrere dal prossimo 29 ottobre (data di avvio delle disposizioni del provvedimento) – per l’utilizzo in compensazione di crediti per pagamenti di debiti iscritti a ruolo, i relativi modelli F24 devono essere presentati esclusivamente attraverso i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle entrate, “pena” il rifiuto della delega di pagamento.

 

I modelli F24 da sottoporre a controllo, quindi, saranno selezionati in “via automatizzata”, mentre le verifiche sul rischio saranno effettuate dalle strutture territorialmente competenti delle Entrate.

 

Non pare vi siano particolari limitazioni alle tipologie di debiti/crediti che possono far scattare la sospensione; tuttavia, con il riferimento alle “analoghe compensazioni effettuate in precedenza” pare si intenda focalizzare l’eventuale controllo anche sui contribuenti che in passato siano incappati in indebite compensazioni.

 

La relazione accompagnatoria alla legge di bilancio 2018 ha elencato, a titolo esemplificativo, le seguenti fattispecie oggetto di verifica:

  • utilizzo del credito in compensazione da parte di un soggetto diverso dal titolare del credito stesso;
  • compensazioni di crediti che, in base a quanto indicato nel modello F24, sono riferiti ad anni d’imposta molto anteriori rispetto all’anno in cui è stata effettuata l’operazione;
  • crediti utilizzati in compensazione ai fini del pagamento di debiti iscritti a ruolo.

 

Procedura di sospensione

Nell’ambito del provvedimento in esame è stato, poi, definito l’iter seguito per l’eventuale “sospensione” della delega trasmessa attraverso i servizi telematici dell’Agenzia. Va, qui, precisato che la sospensione riguarda l’intero contenuto della delega di pagamento e viene comunicata tramite apposita “ricevuta” al soggetto che ha inviato l’F24, con indicazione della data in cui la stessa ha termine (comunque, non superiore a 30 giorni dalla data di invio del modello F24). In particolare, durante il periodo di sospensione:

  • non viene effettuato l’addebito sul conto indicato nel file telematico dell’eventuale “saldo positivo” del modello F24;
  • può essere richiesto l’annullamento della delega di pagamento secondo le ordinarie procedure telematiche messe a disposizione dall’Agenzia delle entrate;
  • il contribuente può inviare all’Agenzia gli elementi informativi ritenuti necessarie per “sbloccare” la delega sospesa. Tali elementi sono utilizzati dall’Agenzia ai fini del controllo dell’utilizzo del credito compensato. Se a seguito delle verifiche effettuate, l’Agenzia delle entrate rileva che il credito non è stato correttamente utilizzato, la stessa comunica lo “scarto” dell’F24 al soggetto che ha inviato il file telematico, tramite apposita ricevuta, indicandone anche la relativa “motivazione”. In tale eventualità, tutti i pagamenti e le compensazioni contenuti nel modello F24 “scartato” si considerano “non eseguiti”.

 

Conseguentemente, anche se il provvedimento non fa cenno a ciò, pare ragionevole poter ricorrere al ravvedimento operoso al fine di regolarizzare l’omesso/tardivo versamento. In caso di scarto del modello F24 con la compensazione, si dovrà presentare nuovamente la delega di pagamento applicando le sanzioni ridotte da ravvedimento, mentre non si applica la sanzione per indebita compensazione (articolo 13, commi 4 e 5 del DLgs.471/1997) in quanto la stessa non è avvenuta.

Nel caso, invece, a seguito delle verifiche effettuate, il credito risulta correttamente utilizzato, la delega di pagamento si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato e:
a) in caso di F24 a saldo “zero”, con apposita ricevuta, l’Agenzia comunica al soggetto che ha trasmesso il file telematico l’avvenuto perfezionamento della delega di pagamento
b) se l’F24 presenta saldo “positivo”, l’Agenzia invia la richiesta di addebito sul conto indicato nel file telematico, informando il soggetto che ha trasmesso il file.
In assenza di comunicazione di scarto del modello F24 entro il periodo di sospensione, l’operazione si considera effettuata nella data indicata nel file telematico inviato.

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