Il nuovo registro ispettori revisioni veicoli: scadenze e procedure per l’iscrizione al RUI
Dal 16 giugno 2025, è operativo un importante cambiamento che riguarda tutti gli ispettori autorizzati a effettuare le revisioni dei veicoli. Parliamo del nuovo registro ispettori revisioni (RUI), una piattaforma telematica unica a livello nazionale, disciplinata dal decreto dirigenziale n. 198 del 9 giugno 2025. L’iscrizione è obbligatoria e rappresenta un passaggio cruciale per continuare a esercitare la professione. CNA Lombardia Nord-Ovest ti guida attraverso le scadenze e le procedure, fornendoti tutte le informazioni necessarie per non farti trovare impreparato.
Contenuti del post
Chi deve iscriversi e le scadenze da rispettare
L’iscrizione al RUI è un obbligo per diverse categorie di ispettori, inclusi gli “ope legis” (già abilitati prima del 31 agosto 2018), e coloro che hanno ottenuto l’abilitazione per i moduli B (veicoli leggeri) e C (veicoli pesanti).
Il termine ultimo per l’iscrizione è fissato per il 1° dicembre 2025.
A partire dal 2 gennaio 2026, solo gli ispettori regolarmente iscritti e con stato “Attivo” potranno continuare a lavorare. Non perdere l’opportunità di sanare la tua posizione in tempo.
Evoluzione della piattaforma e migrazione dei dati
Una piattaforma telematica RUI era già operativa dal 21 novembre 2022.
Con l’emanazione del Decreto 198/2025, è stata istituita una nuova piattaforma informatica. Tutti i dati già presenti nella precedente piattaforma (in funzione dal 21 novembre 2022) sono confluiti automaticamente nella nuova, ma gli ispettori già registrati al vecchio Registro dovranno comunque accedere per l’aggiornamento e l’integrazione dei dati.
Il RUI raccoglie a livello nazionale tutte le informazioni relative agli ispettori autorizzati a svolgere revisioni tecniche su veicoli leggeri e veicoli pesanti e consente:
- L’iscrizione di nuovi ispettori.
- L’aggiornamento dei dati degli ispettori già iscritti.
- L’integrazione delle abilitazioni (es. aggiunta del Modulo C per veicoli pesanti).
- Il monitoraggio dei requisiti degli ispettori.
- La registrazione dei provvedimenti sanzionatori.
La procedura di iscrizione: passo dopo passo
Come indicato nel portale dell’Automobilista.
La prima iscrizione al RUI avviene tramite il Portale dell’Automobilista, mentre per gli aggiornamenti si utilizza il Portale del Trasporto. L’accesso richiede SPID di livello 2 o CIE.
Per l’istanza è necessaria la firma digitale (sono accettate solo quelle di Aruba e Infocert) e l’indicazione di una PEC per le comunicazioni ufficiali.
Documenti da preparare
La piattaforma richiede il caricamento di specifici documenti. Oltre alla firma digitale e a una dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali, è necessario un fascicolo ispettore in formato PDF unico, contenente:
Documenti richiesti
- Firma digitale (Aruba o Infocert, certificatori digitali accreditati). L’ispettore deve aggiornarla nel RUI in caso di scadenza.
- Dichiarazione sostitutiva dei requisiti morali in formato PDF firmato digitalmente (vedi fac simile)
- Solo per modulo C (mezzi pesanti):
– Polizza assicurativa > 500.000 €: deve attestare la copertura contro i rischi professionali, i rischi per danni a persone o cose, e per infortuni sul lavoro durante le prove di revisione dei veicoli pesanti. La piattaforma permette di allegare più documenti per coprire tutti i punti.
– Dichiarazione conflitti di interesse: gli ispettori di mezzi pesanti devono dichiarare i potenziali conflitti di interesse che li riguardano, derivanti da lavoro subordinato (come RT o ispettore RT in centri veicoli leggeri/pesanti) o relazioni con l’impresa di revisione veicoli pesanti (socio, titolare, ecc.). - Solo per gli ope legis non in attività: documentazione rilasciata dalla Provincia competente che attesti il superamento dell’esame di abilitazione o l’autorizzazione ad espletare l’attività (precedente al 31/08/2018)
Documenti relativi alla formazione/abilitazione
- Certificato di formazione professionale modulo B (esclusi gli ope legis);
- Certificato di formazione professionale modulo C (solo per i mezzi pesanti)
- Attestato di aggiornamento triennale con profitto;
- Fascicolo ispettore in un unico PDF contenente:
– Titolo di studio
– Dichiarazioni e documentazioni comprovanti l’esperienza maturata
– Attestati di frequenza con profitto dei moduli A, B (esclusi gli ope legis), e C
– Attestati di frequenza con profitto dei corsi di aggiornamento.
Imposta di bollo
Per l’ispettore ope legis non in attività è richiesto il pagamento di un’imposta di bollo di €16,00 per la domanda di iscrizione al RUI da effettuare sul portale dell’automobilista/servizi on-line/pagamenti PagoPA, codice tariffa N019.
Esito istanza
Il sistema effettua verifiche sull’istanza: in caso di esito negativo (“Verificata con Errore”), viene visualizzato un messaggio con le correzioni da apportare, e l’utente può modificare i documenti errati; in caso di esito positivo (“Verificata”), l’utente può accedere al riepilogo delle informazioni inserite.
Cosa succede dopo l’iscrizione? Il silenzio assenso
Il Decreto introduce un aspetto importante: il silenzio assenso. Se un’istanza di iscrizione o di aggiornamento non riceve risposta entro 30 giorni, si considera automaticamente accolta. Tuttavia, le richieste di integrazione documentale sospendono questo termine, quindi è cruciale rispondere tempestivamente a ogni comunicazione.
Non dimenticare i corsi di aggiornamento obbligatori
L’iscrizione al RUI non esclude l’obbligo di formazione continua. È essenziale tenere a mente le scadenze per i corsi di aggiornamento triennali. Ad esempio, gli ispettori “ope legis” abilitati tra il 2011 e il 2018 devono completare il loro aggiornamento entro il 31 dicembre 2025. Mantenere la propria formazione aggiornata è un requisito fondamentale per la validità dell’abilitazione.
Ricordiamo le scadenze obbligatorie per i corsi di aggiornamento:
- Ispettori “ope legis” abilitati prima del 31/12/2010: aggiornamento entro il 31 marzo 2025
- Ispettori “ope legis” abilitati tra 01/01/2011 e 31/08/2018: aggiornamento entro il 31 dicembre 2025
- Ispettori abilitati: aggiornamento entro 3 anni dall’esame del modulo B o C
- Ispettori “ope legis” che hanno integrato l’abilitazione con il Modulo C: aggiornamento entro 3 anni dall’esame del Modulo C.
La validità della formazione è di 3 anni a partire dalla data dell’ultimo attestato di aggiornamento. Ogni corso successivo deve avvenire entro 6 mesi prima della scadenza.
SCARICA IL MANUALE PER L’ISCRIZIONE
SCARICA IL DECRETO RUI N. 198/2025
Per maggiori informazioni contatta:
Matteo Brenna
Referente Servizi alla Comunità CNA Lombardia Nord-Ovest
☎️ 031-2764.418
📧 matteo.brenna@cnalombardianordovest.it