Nuove sostanze cancerogene vietate nei cosmetici: cosa cambia dal 1° settembre per le imprese
Questo cambiamento, introdotto dal Regolamento (UE) 2025/877, modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009, rafforzando la tutela dei consumatori e la responsabilità delle aziende. CNA Lombardia Nord Ovest è al fianco delle imprese per aiutarle a comprendere e implementare queste nuove disposizioni.
Il contesto normativo: Regolamento (UE) 2025/877
Il Regolamento (UE) 2025/877 rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza nel settore cosmetico per l’utilizzo di cosmetici più sicuri. La sua finalità è chiara: eliminare progressivamente dai prodotti cosmetici sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Questo si traduce in un aggiornamento dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009, che elenca le sostanze il cui utilizzo è completamente proibito nei cosmetici.
Tra le sostanze che rientrano in questo nuovo divieto, e che potrebbero essere presenti in prodotti attualmente in commercio, figurano, ad esempio, il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (frequentemente impiegato nei gel UV per unghie), il Tetrabromobisfenolo A e il Transfluthrin, oltre a un’ulteriore lista di oltre 20 sostanze. È cruciale che le imprese verifichino attentamente gli ingredienti dei prodotti che utilizzano o commercializzano.
Impatto diretto sulle attività imprenditoriali: cosa fare dal 1° settembre 2025
Il 1° settembre 2025 non è una data da sottovalutare. A partire da questo giorno, le nuove regole diventeranno operative, con conseguenze dirette e immediate per le aziende:
- Divieto di Commercializzazione: Non sarà più consentito acquistare, vendere o distribuire prodotti cosmetici che contengono le sostanze ora vietate. Questo include sia il canale B2B che il B2C.
- Divieto di Utilizzo Professionale: Nei centri estetici, parrucchieri o qualsiasi attività che preveda trattamenti in cabina o l’applicazione diretta sui clienti, l’uso di questi cosmetici sarà categoricamente proibito.
- Nessuna Eccezione per le Scorte: È fondamentale comprendere che la data di acquisto o la validità residua dei prodotti non costituiscono un’esenzione. Qualsiasi cosmetico contenente le sostanze vietate non potrà più essere utilizzato o commercializzato dopo il 31 agosto 2025.
Azioni concrete per le imprese: guida alla conformità
Per affrontare questa fase di transizione e garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2025/877 al fine di utilizzare cosmetici più sicuri, le imprese devono adottare una serie di misure proattive:
- Stop all’Utilizzo: Assicurarsi che nessun prodotto contenente le sostanze vietate sia utilizzato o venduto oltre il 31 agosto 2025.
- Sospensione Acquisti Non Conformi: Interrompere immediatamente l’acquisto di nuovi cosmetici che potrebbero non essere in linea con la nuova normativa.
- Smaltimento Corretto: I prodotti non conformi presenti in magazzino devono essere smaltiti in modo appropriato, seguendo le normative ambientali vigenti.
- Accordo con i Fornitori: Valutare la possibilità di negoziare con i fornitori un reso o un accordo per lo smaltimento dei prodotti in stock non più utilizzabili.
- Rettifiche Contabili: Conservare tutta la documentazione relativa agli acquisti (fatture) e alla contabilità di magazzino per effettuare le opportune rettifiche contabili necessarie.
La prevenzione è fondamentale: verificare l’INCI e chiedere dichiarazioni
In questa fase cruciale, la diligenza e la prevenzione sono le migliori armi a disposizione delle imprese. Prima di procedere a nuovi acquisti, è imperativo:
- Verifica dell’INCI: Leggere attentamente l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ovvero l’elenco degli ingredienti presente su ogni confezione di prodotto cosmetico.
- Richiesta di Dichiarazioni ai Fornitori: Chiedere ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti esplicitamente la conformità dei prodotti al Regolamento (UE) 2025/877. Questo fornisce una garanzia aggiuntiva e tutela l’impresa da eventuali future non conformità.
Per facilitare queste verifiche, è utile consultare gli elenchi dettagliati delle sostanze vietate, disponibili con il nome INCI e il codice CAS, che vi invitiamo a reperire presso le fonti ufficiali del Regolamento.
ELENCO SOSTANZE VIETATE SECONDO IL REGOLAMENTO DEL 2009
ELENCO SOSTANZE VIETATE SECONDO IL REGOLAMENTO DEL 2025
Per maggiori informazioni contattare:
Giovanna De Mango
Responsabile CNA Benessere Lombardia Nord-Ovest
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