Nuove sostanze cancerogene vietate nei cosmetici: cosa cambia dal 1° settembre per le imprese

sostanze cancerogene vietate nei cosmetici

Nuove sostanze cancerogene vietate nei cosmetici: cosa cambia dal 1° settembre per le imprese

Il settore della cosmesi è in costante evoluzione, e la sicurezza dei prodotti è una priorità assoluta. Per questo motivo, è fondamentale che le imprese siano al corrente delle ultime normative. Una novità di grande rilevanza riguarda il divieto di utilizzo e immissione sul mercato di nuove sostanze, rendendo i cosmetici più sicuri a partire dal 1° settembre 2025.

Questo cambiamento, introdotto dal Regolamento (UE) 2025/877, modifica l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009, rafforzando la tutela dei consumatori e la responsabilità delle aziende. CNA Lombardia Nord Ovest è al fianco delle imprese per aiutarle a comprendere e implementare queste nuove disposizioni.

Il contesto normativo: Regolamento (UE) 2025/877

Il Regolamento (UE) 2025/877 rappresenta un passo significativo verso una maggiore sicurezza nel settore cosmetico per l’utilizzo di cosmetici più sicuri. La sua finalità è chiara: eliminare progressivamente dai prodotti cosmetici sostanze classificate come cancerogene, mutagene o tossiche per la riproduzione (CMR). Questo si traduce in un aggiornamento dell’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1223/2009, che elenca le sostanze il cui utilizzo è completamente proibito nei cosmetici.

Tra le sostanze che rientrano in questo nuovo divieto, e che potrebbero essere presenti in prodotti attualmente in commercio, figurano, ad esempio, il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (frequentemente impiegato nei gel UV per unghie), il Tetrabromobisfenolo A e il Transfluthrin, oltre a un’ulteriore lista di oltre 20 sostanze. È cruciale che le imprese verifichino attentamente gli ingredienti dei prodotti che utilizzano o commercializzano.

Impatto diretto sulle attività imprenditoriali: cosa fare dal 1° settembre 2025

Il 1° settembre 2025 non è una data da sottovalutare. A partire da questo giorno, le nuove regole diventeranno operative, con conseguenze dirette e immediate per le aziende:

  • Divieto di Commercializzazione: Non sarà più consentito acquistare, vendere o distribuire prodotti cosmetici che contengono le sostanze ora vietate. Questo include sia il canale B2B che il B2C.
  • Divieto di Utilizzo Professionale: Nei centri estetici, parrucchieri o qualsiasi attività che preveda trattamenti in cabina o l’applicazione diretta sui clienti, l’uso di questi cosmetici sarà categoricamente proibito.
  • Nessuna Eccezione per le Scorte: È fondamentale comprendere che la data di acquisto o la validità residua dei prodotti non costituiscono un’esenzione. Qualsiasi cosmetico contenente le sostanze vietate non potrà più essere utilizzato o commercializzato dopo il 31 agosto 2025.

Azioni concrete per le imprese: guida alla conformità

Per affrontare questa fase di transizione e garantire la piena conformità al Regolamento (UE) 2025/877 al fine di utilizzare cosmetici più sicuri, le imprese devono adottare una serie di misure proattive:

  1. Stop all’Utilizzo: Assicurarsi che nessun prodotto contenente le sostanze vietate sia utilizzato o venduto oltre il 31 agosto 2025.
  2. Sospensione Acquisti Non Conformi: Interrompere immediatamente l’acquisto di nuovi cosmetici che potrebbero non essere in linea con la nuova normativa.
  3. Smaltimento Corretto: I prodotti non conformi presenti in magazzino devono essere smaltiti in modo appropriato, seguendo le normative ambientali vigenti.
  4. Accordo con i Fornitori: Valutare la possibilità di negoziare con i fornitori un reso o un accordo per lo smaltimento dei prodotti in stock non più utilizzabili.
  5. Rettifiche Contabili: Conservare tutta la documentazione relativa agli acquisti (fatture) e alla contabilità di magazzino per effettuare le opportune rettifiche contabili necessarie.

La prevenzione è fondamentale: verificare l’INCI e chiedere dichiarazioni

In questa fase cruciale, la diligenza e la prevenzione sono le migliori armi a disposizione delle imprese. Prima di procedere a nuovi acquisti, è imperativo:

  • Verifica dell’INCI: Leggere attentamente l’INCI (International Nomenclature of Cosmetic Ingredients), ovvero l’elenco degli ingredienti presente su ogni confezione di prodotto cosmetico.
  • Richiesta di Dichiarazioni ai Fornitori: Chiedere ai fornitori una dichiarazione scritta che attesti esplicitamente la conformità dei prodotti al Regolamento (UE) 2025/877. Questo fornisce una garanzia aggiuntiva e tutela l’impresa da eventuali future non conformità.

Per facilitare queste verifiche, è utile consultare gli elenchi dettagliati delle sostanze vietate, disponibili con il nome INCI e il codice CAS, che vi invitiamo a reperire presso le fonti ufficiali del Regolamento.

ELENCO SOSTANZE VIETATE SECONDO IL REGOLAMENTO DEL 2009

ELENCO SOSTANZE VIETATE SECONDO IL REGOLAMENTO DEL 2025

Per maggiori informazioni contattare:

Giovanna De Mango
Responsabile CNA Benessere Lombardia  Nord-Ovest
☎️ 349.2528758
📧 giovanna.demango@cnalombardianordovest.it

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