RENTRI, vittoria di CNA: escluse dall’obbligo di iscrizione le imprese del settore benessere

rifiuti prodotti dalle attività del settore benessere

RENTRI, vittoria di CNA: escluse dall’obbligo di iscrizione le imprese del settore benessere

La Legge di Bilancio 2026 ha introdotto una modifica normativa attesa da tempo: l’esonero dall’obbligo di iscrizione al RENTRI delle imprese del settore benessere. Grazie all’azione sindacale di CNA, le imprese di acconciatura, estetica, tatuaggio e piercing sono state ufficialmente escluse dall’obbligo di iscrizione al Registro Elettronico Nazionale per la Tracciabilità dei Rifiuti. Questa decisione evita un pesante carico burocratico per le piccole imprese del territorio.

Chi riguarda l’esclusione dal RENTRI?

L’intervento normativo specifica che l’esonero RENTRI del settore benessere che si applica indipendentemente dal numero di dipendenti dell’attività. Le categorie coinvolte, identificate dai rispettivi codici ATECO, sono:

  • 96.02.01 e 96.02.02: acconciatori e barbieri.

  • 96.02.03: centri estetici.

  • 96.09.02: tatuatori e piercing.

Queste attività, pur producendo rifiuti pericolosi (come quelli a rischio infettivo con codice EER 18.01.03*), non dovranno gestire la tracciabilità digitale tramite la piattaforma RENTRI, semplificando notevolmente la gestione quotidiana del salone o dello studio.

Come gestire i rifiuti pericolosi senza RENTRI

È fondamentale sottolineare che l’esonero RENTRI del settore benessere non elimina gli obblighi di corretta gestione ambientale. La sicurezza e la classificazione dei rifiuti rimangono invariate. Per gli operatori del settore benessere, la tracciabilità resta “tradizionale”:

  1. compilazione del FIR: resta obbligatorio l’uso del formulario di identificazione dei rifiuti in formato cartaceo.

  2. conservazione: i formulari devono essere conservati in ordine cronologico per un periodo di tre anni.

  3. smaltimento: i rifiuti devono essere conferiti esclusivamente a soggetti raccoglitori autorizzati.

Per queste imprese, inoltre, non sussiste l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico, né quello di presentazione del MUD (Modello Unico di Dichiarazione ambientale).

Cosa fare se l’impresa si è già iscritta al RENTRI?

È probabile che alcune imprese, in vista delle scadenze precedenti, abbiano già provveduto all’iscrizione. In questo caso, la norma prevede la possibilità di presentare un’istanza di cancellazione direttamente tramite il portale ufficiale del RENTRI. In assenza di cancellazione verranno ritenuti operatori iscritti
al sistema in modalità volontaria

Il ruolo di CNA

Questa vittoria normativa è il risultato del costante dialogo tra CNA e le Istituzioni. Sappiamo quanto la burocrazia possa pesare sulle micro-imprese  e pertanto da subito abbiamo fatto pressioni affinché le realtà del settore benessere per le quali negli anni avevamo ottenuto importanti semplificazioni, non fossero coinvolte in questo appesantimento burocratico.

Ora i nostri consulenti sono a disposizione per supportare gli associati nella procedura di cancellazione dal portale o per chiarire ogni dubbio sulla corretta gestione dei formulari cartacei.

Per info contattare

Daniela Cova
daniela.cova@cnalombardianordovest.it

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