Divieto TPO centri estetici: cosa cambia e come adeguarsi

gel per unghie in un centro estetico

Divieto TPO centri estetici: cosa cambia e come adeguarsi

Con l’entrata in vigore del Regolamento UE n. 877/2025 (2025_REGOLAMENTOUE-2025_877_Prodotti-cosmetici-vietati ), i centri estetici e le professioniste del settore devono affrontare un importante cambiamento normativo. Questo atto introduce nuove restrizioni che vietano l’utilizzo di alcune sostanze chimiche, con un impatto significativo, in particolare, sull’uso dei gel per unghie. CNA Lombardia Nord Ovest è qui per guidarti e supportarti nell’affrontare il nuovo divieto TPO centri estetici, garantendo che la tua attività sia sempre conforme e in sicurezza.
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Il Regolamento Ue 877/2025 e le nuove restrizioni

Pubblicato il 12 maggio 2025, il Regolamento (UE) 2025/877 modifica il precedente regolamento (CE) n. 1223/2009 sui prodotti cosmetici. L’obiettivo è rafforzare la tutela della salute di consumatori e professionisti vietando sostanze classificate come cancerogene (C), mutagene (M) o tossiche per la riproduzione (R), comunemente note come CMR.

Tra le sostanze vietate, quella di maggiore impatto per il settore estetico è senza dubbio il Trimethylbenzoyl Diphenylphosphine Oxide (TPO), un fotoiniziatore largamente presente nei gel UV per unghie.

Il divieto è tassativo: a partire dal 1° settembre 2025 non è più consentita l’immissione sul mercato, la distribuzione e l’utilizzo di prodotti contenenti tali sostanze. Questo significa che anche le scorte acquistate prima di questa data non possono più essere utilizzate.
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Il chiarimento del Ministero della Salute

A seguito del Regolamento, il Ministero della Salute ha emesso una circolare (Allegato 1 _ Circ. Ministero della Salute _ disposizioni concernenti la sostanza TPO ASSOCIAZIONI 5.8.2025 ) per chiarire le implicazioni per i centri estetici. La circolare conferma che la sostanza TPO, precedentemente ammessa con una concentrazione massima del 5%, è stata ora inserita nell’elenco delle sostanze completamente vietate (Allegato II).

La circolare specifica inoltre che non è previsto alcun periodo di smaltimento delle scorte e che non esistono meccanismi automatici di rimborso o compensazione da parte dei fornitori. Pertanto, i prodotti contenenti TPO in magazzino devono essere considerati non conformi e non possono essere usati.

Adempimenti e responsabilità per le imprese

Il Ministero richiama l’attenzione sulle responsabilità di produttori, importatori e distributori, ma è fondamentale che anche i titolari dei centri estetici si attivino. In caso di controlli da parte di ASL o NAS, l’uso di prodotti con TPO dopo il 1° settembre 2025 può esporre a sanzioni.

Per affrontare il divieto TPO centri estetici in modo corretto, CNA Lombardia Nord Ovest suggerisce di:

  • Cessare immediatamente l’uso di qualsiasi prodotto contenente le sostanze vietate.
  • Verificare le scorte e separare i prodotti con la dicitura “TPO” sull’INCI. In caso di dubbi, chiedi una conferma scritta al fornitore.
  • Controllare i contratti commerciali sottoscritti per verificare diritti e obblighi su resi e smaltimento.
  • Contattare il fornitore per concordare un possibile reso o sconto su futuri acquisti, soprattutto se hai grossi quantitativi di merce.
  • Conservare le fatture per le opportune rettifiche contabili.
  • Verificare l’INCI di ogni prodotto prima di acquistarlo in futuro e richiedere sempre una dichiarazione di conformità al fornitore.

Come si smaltisce lo smalto?

Il regolamento Ue non prevede obblighi specifici per lo smaltimento dei prodotti non più utilizzabili, valgono pertanto le norme ordinarie sulla gestione dei rifiuti pericolosi (le imprese possono fare riferimento alle sedi CNA di appartenenza per chiarimenti e indicazioni in merito a questo aspetto).

Si evidenzia, inoltre, che il fatto che il TPO è stato vietato come sostanza cosmetica non modifica in alcun modo le regole sui rifiuti: per lo smaltimento restano valide le ordinarie norme ambientali, con classificazione e gestione come rifiuti speciali pericolosi.

Nello specifico, occorrerà provvedere allo smaltimento dei prodotti sigillati non utilizzati come rifiuti speciali pericolosi verificando come possibile attribuzione i codici rifiuti del capitolo 16.03.

Per quanto riguarda i contenitori di smalti aperti possono essere smaltiti con le consuete modalità e codici già in uso (imballaggi contaminati da sostanze pericolose).

I centri estetici possono adempiere all’obbligo di smaltimento con una delle seguenti modalità:

  • con la conservazione progressiva per tre anni del formulario di identificazione (FIR), relativo al trasporto dei rifiuti o dei documenti sostitutivi previsti dalla normativa;
  • con la conservazione per tre anni del documento di conferimento rilasciato dal soggetto che provvede alla raccolta di detti rifiuti nell’ambito del circuito organizzato di raccolta.

I centri estetici devono pertanto rivolgersi a ditte autorizzate al trasporto e smaltimento di rifiuti pericolosi, iscritte all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

CNA ti supporta negli adempimenti normativi e ambientali

Se hai dubbi su come smaltire correttamente i prodotti non conformi o hai bisogno di una consulenza su normative ambientali e di sicurezza, CNA Lombardia Nord Ovest è al tuo fianco. I nostri esperti sono a disposizione per offrirti la consulenza e l’assistenza necessarie per affrontare questa transizione in modo sereno e conforme alla legge.

Per problemi legati allo smaltimento dei prodotti potete contattare:

Daniela Cova
Cell. 329-3722780
Email: daniela.cova@cnalombardianordovest.it

Promemoria per i nuovi cosmetici introdotti a sostituzione di quelli vietati e aggiornamento DVR:

Si ricorda che il documento di valutazione deve essere aggiornato ogni volta che intervengono modifiche e quando indicato dalla normativa.

Le modifiche possono essere al ciclo produttivo, del luogo di lavoro, degli impianti delle attrezzature, dei prodotti utilizzati, delle procedure di lavoro e naturalmente anche modifiche normative.

A titolo informativo si rammenta che ci sono poi valutazioni all’interno del Dlgs 81/2008 – Testo Unico sulla sicurezza a cui è stata data una periodicità:
2 anni per la valutazione stress da lavoro correlato,
3 anni per la valutazione del rischio chimico,
4 anni per tutti gli agenti fisici (rumore, vibrazioni ecc),
5 anni valutazione fulminazione.

Per ogni dubbio contattare l’ufficio Ambiente, Sicurezza, Qualità:

Laura Rosati
Cell. 327 886 8838
Email laura.rosati@cnalombardianordovest.it

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