Cristalli auto danneggiati: le nuove linee guida del Ministero per autoriparatori e centri controllo

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Cristalli auto danneggiati: le nuove linee guida del Ministero per autoriparatori e centri controllo

Per i centri di revisione, le carrozzerie e gli autoriparatori la valutazione dello stato dei cristalli ha sempre rappresentato un punto critico. Per fare chiarezza su questo tema e uniformare i criteri di giudizio durante i controlli periodici e gli accertamenti su strada, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) ha emanato la circolare ufficiale del 17 settembre 2026. Il documento chiarisce in modo puntuale le modalità da adottare in merito alla revisione auto rispetto ai vetri parabrezza danneggiati, specificando le condizioni esatte in cui una scheggiatura consente l’esito regolare o richiede la sostituzione del cristallo.

Trattandosi dell’applicazione operativa del Decreto Ministeriale n. 214/2017 (trasposizione della Direttiva Europea 2014/45/UE), per gli operatori del settore e per gli automobilisti è fondamentale conoscere i dettagli operativi per evitare il blocco della circolazione o l’esito negativo in sede di controllo.

Quadro normativo e controlli sul campo di visibilità

L’Allegato 1 del D.M. 214/2017 disciplina i requisiti minimi per la sicurezza dei veicoli. I punti 3.1 (Campo di visibilità) e 3.2 (Stato dei vetri) stabiliscono che qualsiasi ostacolo, graffio, scolorimento o danno che incida materialmente sulla visuale in avanti o sui lati — o nell’area spazzolata dai tergicristalli — compromette la sicurezza stradale.

In presenza di vetri visibilmente danneggiati o non conformi, l’ispetttore è tenuto ad assegnare un esito di “ripetere” o “sospeso dalla circolazione”. Tuttavia, la circolare chiarisce che la presenza di piccole scheggiature non comporta automaticamente la bocciatura del veicolo, a patto che vengano rispettati precisi parametri geometrici e tecnici.

Criteri di tolleranza per i veicoli fino a 3,5 tonnellate

Per le autovetture e i veicoli commerciali leggeri (massa complessiva a pieno carico inferiore o uguale a 3,5 t), l’esito della revisione può essere dichiarato “regolare” se la scheggiatura rispetta contemporaneamente tutte le seguenti condizioni:

  1. Dimensione contenuta: Il danno non deve eccedere la dimensione massima di 15-20 millimetri.

  2. Posizione periferica: La scheggiatura deve trovarsi ad una distanza non superiore a 20-25 millimetri dai montanti, dal bordo inferiore o dal bordo superiore del parabrezza.

  3. Nessuna interferenza: Il danno non deve ricadere nella zona di scorrimento del tergicristallo che interferisce direttamente con il campo visivo del conducente.

  4. Riparazione a regola d’arte: Si deve essere già provveduto alla riparazione del vetro mediante tecniche certificate come la cristallizzazione o la polimerizzazione della resina.

Se anche uno solo di questi quattro requisiti non viene soddisfatto, la revisione auto per i vetri parabrezza danneggiati non potrà avere esito positivo e si renderà necessaria la sostituzione integrale del parabrezza.

Regole per i veicoli pesanti sopra le 3,5 tonnellate

Per i mezzi di trasporto merci e passeggeri con massa superiore a 3,5 t, la circolare del MIT prevede soglie adeguate alle differenti dimensioni del cristallo:

  • Dimensione massima della scheggiatura compresa tra 20 e 25 millimetri.

  • Distanza dai bordi o dai montanti compresa tra 25 e 50 millimetri.

  • Assenza di interferenza con la visuale diretta del conducente nell’area di pulizia dei tergicristalli.

  • Riparazione eseguita ed effettivamente documentata.

L’obbligo del certificato di riparazione a bordo

Un aspetto procedurale di primaria importanza per autofficine e automobilisti riguarda la documentazione. La circolare stabilisce in modo perentorio che la certificazione dell’avvenuta corretta riparazione — rilasciata dai soggetti autorizzati che hanno eseguito l’intervento in resina — deve essere tenuta a bordo del veicolo.

Tale attestato deve essere esibito:

  • All’ispettore del centro revisioni al momento del controllo periodico;

  • Agli organi di Polizia, Carabinieri o Guardia di Finanza in sede di verifica su strada.

Senza questo documento, la riparazione non potrà essere considerata valida ai fini del superamento del controllo tecnico.

Il supporto di CNA Lombardia Nord-Ovest per le imprese del settore

L’adeguamento tempestivo alle disposizioni ministeriali è essenziale per tutelare l’attività dei centri di revisione, delle carrozzerie e delle officine meccaniche. La corretta informazione ai clienti evita contenziosi e garantisce la sicurezza della circolazione sulle strade del nostro territorio.

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giovanna.demango@cnalombardianordovest.it

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