Le novità sulla Targa prova introdotte con la Legge n.105/2025
Le nuove regole targa di prova del 2025, introdotte con il Decreto-Legge 21 maggio 2025, n. 73, e convertite nella Legge 18 luglio 2025, n. 105, rappresentano un cambiamento significativo per le imprese del settore.
Queste modifiche mirano a chiarire le modalità d’uso, a rafforzare i controlli e a prevenire gli abusi, rendendo fondamentale per ogni officina, carrozzeria o concessionaria adeguarsi per evitare sanzioni.
La targa di prova rimane uno strumento indispensabile per i professionisti che devono effettuare test tecnici, prove su strada e spostamenti di veicoli non ancora immatricolati o già registrati. Con questa guida, CNA Lombardia Nord-Ovest ti accompagna alla scoperta delle nuove regole targa di prova e ti fornisce tutti gli strumenti per garantire la piena conformità.
Le principali novità sulle regole della targa di prova 2025
Numero massimo di autorizzazioni
Il numero di targhe di prova che possono essere rilasciate sarà ora direttamente collegato all’ effettiva capacità operativa. Non potrà superare il numero dei vostri dipendenti e degli addetti che partecipano stabilmente all’attività aziendale: questo per assicurare un uso proporzionato e scongiurare eccessi
Trasporto passeggeri a bordo
A bordo del veicolo, oltre al conducente, è consentito un solo passeggero. Questo passeggero deve essere esclusivamente il titolare dell’autorizzazione, un suo dipendente o un collaboratore che abbia un rapporto funzionale con l’impresa. È necessaria una delega nominativa sottoscritta dal rappresentante dell’impresa per i soggetti diversi dal titolare. Il rapporto di collaborazione deve essere “qualificato” (ad esempio, tramite contratto di agenzia o come dipendente di società controllata/collegata) e la prova può essere una dichiarazione nella delega stessa
Validità e rinnovo
L’autorizzazione è personale e non cedibile. La sua validità è limitata al territorio nazionale, salvo specifici accordi di reciprocità con altri Stati. Il rinnovo può avvenire entro un termine massimo di sei mesi dalla data di scadenza: trascorso tale periodo, e decorsi ulteriori dieci giorni senza restituzione, l’UMC segnalerà la mancata restituzione alle Forze dell’Ordine per il ritiro della targa e dell’autorizzazione.
Uso legittimo del veicolo
La targa di prova può essere utilizzata sia su veicoli non immatricolati che su quelli già immatricolati, anche in deroga agli obblighi di revisione. L’obbligo di copertura assicurativa rimane a carico del titolare dell’autorizzazione. La targa di prova deve essere esposta posteriormente in modo ben visibile e non deve oscurare la targa di immatricolazione, se presente.
Casi di non utilizzo
È importante sapere che l’autorizzazione non può essere utilizzata su veicoli immatricolati all’estero (salvo accordi di reciprocità e se la targa è stata rilasciata da quello Stato). Ci sono eccezioni molto limitate e strettamente documentate per i veicoli radiati per esportazione, solo per brevi tragitti all’interno del comune per raggiungere il vettore e con la lettera di vettura (CMR) a bordo
Le sanzioni
L’uso improprio o in violazione delle nuove disposizioni comporta l’applicazione delle sanzioni amministrative previste dall’Art. 98 del Codice della Strada, che possono aggiungersi ad altre sanzioni (es. Art. 100 cds per targa non esposta correttamente, Art. 193 cds per mancanza di assicurazione se veicolo immatricolato, Art. 93 cds per veicolo privo di immatricolazione). È obbligatorio avere sempre a bordo l’autorizzazione e il certificato assicurativo relativi alla targa di prova.
Per qualsiasi dubbio, i consulenti di CNA Lombardia Nord-Ovest sono a tua disposizione.
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Matteo Brenna
Referente CNA Servizi alla Comunità CNA Lombardia Nord-Ovest
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