Ordinanza anti caldo nei cantieri: Regione pubblica le FAQ

cantiere edile con operai al lavoro sotto il sole

Ordinanza anti caldo nei cantieri: Regione pubblica le FAQ

In seguito all’entrata in vigore dell’Ordinanza sul calore nei cantieri, ovvero l’Ordinanza del Presidente della Regione Lombardia N. 348 del 1° luglio 2025 che indica le disposizioni per diminuire il rischio di stress da esposizione ad alte temperature nei cantieri, pubblichiamo di seguito le FAQ, risposte alle domande frequenti che potrebbero nascere spontanee tra chi è tenuto ad applicare l’ordinanza.

Cosa si intende per “esposizione prolungata al sole”?

Per “esposizione prolungata al sole” si intende lo svolgimento di attività lavorativa sotto diretto irraggiamento solare, non transitorio ma protratto nel tempo, nella fascia oraria compresa tra le 12.30 e le 16.00.

Cosa si intende per “cantieri edili all’aperto”?

Si intendono i lavori edili previsti dall’Allegato X del D.Lgs. 81/08. Tra essi rientrano, a mero titolo esemplificativo, i lavori di costruzione, manutenzione, riparazione, demolizione, conservazione,
ristrutturazione di opere edilizie, il montaggio e lo smontaggio di elementi prefabbricati, che, come tali, si svolgono all’aperto con conseguente esposizione prolungata al sole.

Quando scatta il potenziale ‘rischio alto’ e quindi l’applicazione dell’ordinanza sul calore nei cantieri?

Si deve rimanere aggiornati e consultare il sito Worklimate, e, più specificatamente, il sito https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro, inserendo il nome della località in cui viene svolta l’attività lavorativa. In tal modo si potrà verificare se il territorio del Comune in cui viene esercitata l’attività lavorativa è soggetto per quel giorno all’applicazione o meno dell’ordinanza.

Il Comune è tenuto a dare adeguata evidenza della propria “Previsione del rischio caldo”? Attraverso quali strumenti?

Le Amministrazioni comunali potranno valutare le modalità migliori per rendere un opportuno servizio informativo ai propri cittadini. A mero titolo esemplificativo, potranno valutare di inserire
sul proprio portale istituzionale internet, un link al predetto sito Worklimate (https://www.worklimate.it/scelta-mappa/sole-attivita-fisica-alta/), e, più specificatamente, al sito
https://app.worklimate.it/ordinanza-caldo-lavoro.

Quali sono gli interventi di pubblica utilità di cui al secondo punto dell’Ordinanza regionale?

Si può considerare intervento di pubblica utilità, in via generale, qualunque operazione, edile o meno, per il quale vi è un interesse della collettività alla sua realizzazione in quanto soddisfa bisogni di interesse pubblico; in relazione alla fattispecie in questione, stante il contesto alla base dell’ordinanza regionale e la primaria necessità di tutelare la vita e l’incolumità dei lavoratori, si ritiene che siano tali gli interventi che, secondo il prudenziale apprezzamento dell’amministrazione appaltante, non siano procrastinabili o differibili ad orari diversi per la salvaguardia di servizi pubblici essenziali. Per tali interventi, non soggetti all’applicazione del divieto di lavoro dalle 12.30 alle 16.00 nella località a rischio “ALTO”, come sopra specificato, devono in ogni caso essere applicate idonee misure organizzative ed operative, come previsto dalle “Linee di indirizzo per la protezione dei lavoratori dal calore e dalla radiazione solare” della Conferenza delle Regioni, che riducano ad un livello accettabile il rischio di esposizione alle alte temperature dei lavoratori impiegati in detti interventi, secondo la valutazione del rischio condotta dal datore di lavoro, ai sensi del d. lgs. n. 81/2008.

Cosa si intende per “idonee misure organizzative ed operative come previsto dalle linee di indirizzo”?

A norma del D.lgs. 81/08, la tutela del lavoratore si attua attraverso la predisposizione di adeguate ed idonee misure tecniche, organizzative e procedurali. A titolo esemplificativo, la riorganizzazione dei turni e degli orari di lavoro è misura organizzativa; la fornitura di abbigliamento/indumenti e dispositivi di protezione individuale è misura tecnica/procedurale; informare circa il rischio di esposizione è misura generale.

L’ordinanza supera i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri?

Si ritiene che l’ordinanza regionale superi i vincoli previsti dai regolamenti comunali in merito alle disposizioni concernenti ai tempi di lavoro nei cantieri, stante la natura contingibile e urgente
dell’ordinanza stessa, posta a tutela di beni primari della vita e dell’incolumità individuale.

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Per ulteriori informazioni contattare:

Laura Rosati

laura.rosati@cnalombardianordovest.it

tel. 0332/285289 premere 0 poi 129

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