Cantieri: come richiedere la cassa integrazione per interruzione attività dovuta a calore eccessivo

lavoratori in un cantiere edile sotto il sole, con operai che si rinfrescano o indossano indumenti protettivi

Cantieri: come richiedere la cassa integrazione per interruzione attività dovuta a calore eccessivo

Leggi il Messaggio INPS n. 2130 del 3 luglio 2025 le cui indicazioni riassumono le modalità con cui richiedere le prestazioni di integrazioni salariali e i criteri per la corretta valutazione delle istanze per la sospensione o la riduzione dell’attività lavorativa a causa del caldo eccessivo.

 Riguardano sia i datori di lavoro che possono richiedere il trattamento ordinario di integrazione salariale (CIGO) sia i datori di lavoro che possono richiede l’assegno di integrazione salariale al Fondo di integrazione salariale (FIS) o ai Fondi di solidarietà bilaterali come Fondo FSBA.

Il chiarimento più importante riguarda il fatto che “anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C – riporta il messaggio  INPS – può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura cosiddetta “percepita”, che è più elevata di quella reale”.

Cosa accade se è già in vigore l’Ordinanza regionale (come nel caso della Lombardia) 

Nel caso in cui la sospensione o la riduzione delle attività lavorative sia disposta con ordinanza della pubblica autorità, i datori di lavoro possono richiedere integrazioni salariali per il caldo eccessivo utilizzando la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori”.

In tale caso, i datori di lavoro devono soltanto indicare nella relazione tecnica presente in domanda o allegata alla stessa gli estremi dell’ordinanza – per Regione Lombardia è la n. 348 dell’1/7/2025 –  che ha disposto la sospensione o la riduzione delle attività lavorative, senza la necessità di doverla allegare.

Le prestazioni di integrazione salariale possono essere riconosciute per i periodi di sospensione o per le fasce orarie di riduzione delle attività lavorative indicate nelle ordinanze medesime.

In caso di caldo eccessivo che non consenta il regolare svolgimento delle attività lavorative, resta ferma anche la possibilità di richiedere le integrazioni salariali con causale “evento meteo per temperature elevate”.

Non è possibile presentare due distinte domande riferite agli stessi lavoratori e agli stessi periodi di sospensione o riduzione interamente o parzialmente sovrapponibili, l’una con causale sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori e l’altra con causale evento meteo” per “temperature elevate”.

Cosa indicare nella relazione tecnica per la richiesta di integrazione salariale per caldo eccessivo

I datori di lavoro, nella relazione tecnica, devono riportare i soli estremi dell’ordinanza adottata dalla pubblica autorità, senza la necessità di doverla allegare.

In caso di domanda con causale “evento meteo” per “temperature elevate”, la prestazione di integrazione salariale può essere riconosciuta laddove le temperature medesime risultino superiori a 35 °C.

Si evidenzia, tuttavia, che anche il verificarsi di temperature pari o inferiori a 35 °C può determinare l’accoglimento della domanda di accesso alle prestazioni di integrazione salariale qualora si prenda in considerazione la valutazione della temperatura c.d. “percepita”, che è più elevata di quella reale.

Il datore di lavoro deve indicare non solo l’evento meteorologico che si è verificato, nel caso in esame il caldo eccessivo, ma anche descrivere l’attività lavorativa o la tipologia di lavori che sono stati sospesi o ridotti, nonché le modalità di svolgimento delle attività stesse.

Nel caso in cui i predetti elementi non vengano forniti, è necessario attivare con le consuete modalità il supplemento istruttorio di cui all’articolo 11 del D.M. 15 aprile 2016, n. 95442.

Si ricorda, invece, che i datori di lavoro non devono allegare alla domanda i bollettini meteo, atteso che gli stessi sono acquisiti d’ufficio dall’Istituto: è comunque possibile avvalersi, oltre che dei criteri sopra richiamati, anche della documentazione o delle pubblicazioni sui dati relativi agli indici di calore da parte dei vari dipartimenti meteoclimatici o della protezione civile.

Si fa presente, inoltre, che è possibile valutare positivamente la richiesta di integrazioni salariali per caldo eccessivo nei casi in cui il datore di lavoro, su indicazione del responsabile della sicurezza dell’azienda, disponga la sospensione o la riduzione oraria delle lavorazioni per cause riconducibili alle temperature elevate.

Temperatura percepita: Dpi, macchinari, umidità luoghi non proteggibili dal sole, chiusi o spazi confinati 

Tale situazione, ad esempio, si determina se le attività lavorative sono svolte in luoghi non proteggibili dal sole o se le stesse comportino l’utilizzo di materiali o di macchinari che producono a loro volta calore, contribuendo ad accentuare la situazione di disagio dei lavoratori.

Anche l’impiego di strumenti di protezione, quali tute, caschi, ecc., può comportare che la temperatura percepita dal lavoratore risulti più elevata di quella effettivamente registrata dal bollettino meteo.

Pertanto, la valutazione dell’integrabilità della causale richiesta non deve fare riferimento solo al gradiente termico, come registrato dai bollettini meteo, ma anche alla tipologia di attività svolta e alle condizioni nelle quali si trovano concretamente a operare i lavoratori.

Risulta tuttavia evidente che le predette valutazioni, utili per l’eventuale accoglimento dell’istanza, sono possibili solo se si dispone di adeguati elementi informativi e, pertanto, per consentire una corretta ed efficace istruttoria della domanda, è necessario redigere la relazione tecnica in modo completo.

Anche l’elevato tasso di umidità concorre significativamente a determinare una temperatura “percepita” superiore a quella reale.

Pertanto, nel valutare le istanze si deve tenere conto anche del grado di umidità registrato nelle giornate o nelle ore richieste, atteso che, in base alla combinazione dei due valori (temperatura e tasso di umidità), è possibile ritenere che la temperatura percepita sia superiore a quella effettivamente rilevata.

Si precisa che le indicazioni fornite con il presente messaggio valgono anche con riferimento alle lavorazioni al chiuso, quando le stesse non possano beneficiare di sistemi di ventilazione o raffreddamento per circostanze imprevedibili e non imputabili al datore di lavoro o nei casi in cui l’utilizzo dei predetti sistemi non sia compatibile con le lavorazioni stesse.

Fis e Fondi Bilaterali

Si ricorda, infine, che, per quanto riguarda la CIGO e l’assegno di integrazione salariale del FIS e dei Fondi di solidarietà bilaterali, sia la causale “sospensione o riduzione dell’attività per ordine di pubblica autorità per cause non imputabili all’impresa o ai lavoratori” sia la causale “evento meteo” per “temperature elevate integrano fattispecie annoverabili tra gli eventi oggettivamente non evitabili (c.d. EONE) e, pertanto, per le domande presentate con le predette causali:

  • non è richiesta l’anzianità di effettivo lavoro di 30 giorni che i lavoratori devono possedere presso l’unità produttiva per la quale viene richiesto il trattamento;
  • i datori di lavoro non sono tenuti al pagamento del contributo addizionale nelle misure previste, per la CIGO, dall’articolo 5 del decreto legislativo n. 148/2015 e, per l’assegno di integrazione salariale garantito dal FIS e dai Fondi di solidarietà bilaterali, rispettivamente, dall’articolo 29, comma 8, del medesimo decreto legislativo e dai decreti istitutivi dei Fondi di solidarietà, in applicazione di quanto disposto dall’articolo 33, comma 2, del decreto legislativo n. 148/2015;

I  termini per la presentazione della domanda e l’informativa sindacale

  • il termine di presentazione della domanda è l’ultimo giorno del mese successivo a quello in cui l’evento si è verificato;
  • l’informativa sindacale art.14 D. Lgs 148/2015: è sufficiente per i datori di lavoro, anche dopo l’inizio della sospensione o riduzione dell’attività lavorativa, comunicare alle rappresentanze sindacali aziendali (RSA) o alla rappresentanza sindacale unitaria (RSU), ove esistenti, nonché alle articolazioni territoriali delle associazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, la durata prevedibile del periodo per cui è richiesto l’intervento di integrazione salariale e il numero dei lavoratori interessati.

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