tetti amianto

Amianto PRAL regione Lombardia

Si ricorda che se non interverranno proroghe, i termini per l’eliminazione dell’amianto, sotto qualsiasi forma, presente negli ambienti di vita e di lavoro in Regione Lombardia dovrà avvenire entro il 16 Gennaio 2016 così come ai sensi della Delibera di Giunta Regionale n. 8/1526 del 22/12/2005 “Approvazione del Piano Regionale Amianto Lombardia (PRAL) di cui alla L.R. 29/09/2003 n. 17”

 

Riepiloghiamo le scadenze dettate dal PRAL:

 

Censimento 2013

Entro il 31/01/2013 il proprietario dell’immobile contenente amianto doveva comunicare alle Asl la presenza di materiali contenenti amianto attraverso un modello Modulo NA/1 – “Notifica presenza di Amianto in strutture o luoghi”;

 

Valutazione dello stato di conservazione

Il proprietario e/o datore di lavoro deve dare incarico ad una persona esperta per la valutazione periodica dello stato di conservazione del materiale contenente amianto in modo che non sia pregiudizievole nei confronti della salute privata e pubblica e adottando tempistiche e metodologie più adeguate per la sua valutazione e conservazione; il datore di lavoro deve esplicitare il rischio specifico nel Documento di Valutazione dei Rischi;

 

Obbligo di bonifica entro 16/01/2016

Come sopraindicato, in riferimento al Piano Regionale Amianto Lombardia di cui alla Legge Regionale n°17 del 29 Settembre 2003 e deliberato in data 22 Dicembre 2005, in Lombardia vige l’obbligo di bonifica dei materiali contenenti amianto entro e non oltre 10 anni dalla pubblicazione del Pral sul Bollettino Ufficiale di Regione Lombardia (Burl). La bonifica così è prevista entro il 16/01/2016 a meno che non intervengano proroghe.

 

Entro il 31/12/2015 è possibile usufruire dell’Ecobonus del 65% previsto dal Governo; L’agevolazione consiste in una detrazione dall’Irpef o dall’Ires ed è concessa quando si eseguono interventi che aumentano il livello di efficienza energetica degli edifici esistenti.

 

In particolare, la detrazione, che è pari al 65% per le spese sostenute dal 6 giugno 2013 al 31 dicembre 2015, è riconosciuta se le spese sono state sostenute per il miglioramento termico dell’edificio (coibentazioni – pavimenti – finestre, comprensive di infissi).

 

In caso di proroga al 2016 si suggerisce di valutare la partecipare al Bando Isi Inail 2016 (seguiranno aggiornamenti).

 

Bonifica Amianto

Autorizzazioni e formazione per poter svolgere attività di bonifica

A seguito di numerose richieste da parte di nostri Associati, di seguito riportiamo un riassunto degli obblighi e delle caratteristiche che le imprese che intendono svolgere le attività di bonifica dei beni contenenti amianto devono possedere, ricordando a queste imprese che in qualità di datori di lavoro dovranno adottare tutte le misure di sicurezza nei luoghi di lavoro (compresa sorveglianza sanitaria, registro esposti).

 

  • Iscrizione Albo Gestori Ambientali

Il titolo per poter eseguire questa attività è il possesso dell’iscrizione all’Albo Gestori Ambientali nella CATEGORIA 10.

 

Le attività della categoria 10 sono ripartite in due sottocategorie, in relazione al diverso grado di pericolosità per l’ambiente e la salute dell’uomo dei vari tipi di materiali contenenti amianto e alla conseguente complessità dei relativi interventi di bonifica:

 

  • 10A per l’attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali edili contenenti amianto legati in matrici cementizie o retinoidi.
  • 10B per l’attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d’attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apprecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

 

L’iscrizione nella sottocategoria 10B è valida anche ai fini dello svolgimento dell’attività della sottocategoria 10A nel rispetto della classe di appartenenza.
L’iscrizione deve essere rinnovata ogni cinque anni.

 

  • Valore delle attrezzature minime previste

Il tutto deve essere accompagnato da una modulistica per mezzo della quale l’impresa attesta l’elenco delle attrezzature minime previste ed il valore di tale attrezzatura.

 

  • Responsabile Tecnico

Per poter svolgere l’attività di bonifica è necessario designare un responsabile tecnico, figura che può essere individuata all’interno dell’azienda o esternamente.
In ogni caso il responsabile tecnico deve poter dimostrare la capacità professionale.

 

  • Corsi di formazione per addetti alle bonifiche

I lavoratori addetti alle bonifiche ed i responsabili di cantiere devono frequentare un corso di almeno 30 ore per gli addetti e 50 ore per i responsabili per l’ottenimento di un attestato per la mansione specifica.

 

  • Capacità Finanziaria

L’impresa deve dimostrare di avere capacità finanziaria attraverso una Garanzia Finanziaria.
Si tratta di un’attestazione rilasciata dal proprio istituto bancario redatta su modello previsto dall’ Albo.

 

  • Tempi di Iscrizione

Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Sezione Regionale dell’Albo Gestori Ambientali effettua l’istruttoria e delibera l’accoglimento o il rigetto dandone comunicazione all’impresa.
Con la comunicazione di accoglimento, la Sezione richiede la presentazione della garanzia finanziaria entro il termine di 90 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione.

 

Entro 45 giorni dalla presentazione della garanzia finanziaria, la Sezione Regionale Albo G.A. iscrive l’impresa e le invia un avviso per il ritiro del provvedimento di iscrizione all’Albo.
Le imprese non possono operare fino all’iscrizione definitiva all’Albo Nazionale Gestori Ambientali.

 

Per le informazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro, così come per le valutazioni di stato conservativo dei manufatti contenenti amianto o per le pratiche di iscrizione all’Albo Gestori Ambientali potete rivolgervi all’Ufficio Ambiente e Sicurezza Laura e Daniela tel. 0332/285053 int 129 e 132

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